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NUOVO LIBRETTO D'IMPIANTO
Dal 15 ottobre 2014 cambiano i documenti che certificano l'efficienza degli impianti installati in casa,
in ufficio o in azienda.
Ci sarà un nuovo libretto d'impianto composto da più schede dove verranno riportate
non solo le caratteristiche dell'impianto termico ma anche il condizionamento, trattamento acqua, regolazione ed
emissione, descrivendo così nel modo più completo l'impianto.
Ogni impianto deve essere censito nel catasto impianti regionale e il numero del catasto deve essere
riportato all'interno del libretto. L'inserimento delle caratteristiche nel sito regionale viene fatto
ad opera dell'installatore all'atto della messa in funzione.
Per gli impianti esistenti, il responsabile (nel maggior parte dei casi il proprietario dell'immobile o
l'amministratore nel caso di condomini) dovrà
scaricare il nuovo modello di libretto dal sito della
Regione Veneto e trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell'impianto così
da consegnarlo, all'atto del controllo, al manutentore per l'aggiornamento.
La Regione Veneto ha previsto l'attivazione del catasto regionale entro la fine del corrente anno.
Inoltre i sistemi di riscaldamento con potenza maggiore di 10kW e di condizionamento con potenza maggiore
di 12 kW sono soggetti a verifiche periodiche durante le quali verranno compilati i nuovi modelli di rapporto
di controllo di efficienza energetica.
Il rapporto di efficienza viene compilato direttamente dal manutentore che ha anche il compito di
trasmetterlo per via telematica all'ente locale che tiene aggiornato il catasto.
Per i nostri clienti, in occasione del controllo annuale dopo l'attivazione del catasto impianti da parte
della Regione Veneto, effettueremo l'inserimento nel catasto impianti e la compilazione del nuovo libretto
d'impianto e del rapporto di efficienza energetica.
Regione Veneto News
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LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEI CONDOMINI
La direttiva europea 2012/27/UE stabilisce che tutti gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari,
anche se alimentati da reti di teleriscaldamento, dovranno essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore.
Per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità dovranno essere installati
dei contatori individuali. Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia
efficiente in termini di costi, per il consumo di calore si useranno i contabilizzatori di calore individuali da installare
su ogni radiatore.
Il D.P.R. 59, la Direttiva 2012/27/UE e i regolamenti regionali attualmente in vigore, dove esistenti,
prevedono che l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nella maggior parte delle
regioni, venga attuata:
- contestualmente agli interventi effettuati sull'impianto (mera sostituzione del generatore,
ristrutturazione di impianto termico o nuova installazione di impianto termico in edifici esistenti);
- in ogni caso, anche senza interventi sull'impianto, entro il 31 dicembre 2016
Per termoregolazione si intende il sistema valvola detentore e testina termostatica che viene
installato su ogni termosifone attraverso il quale è possibile controllare la temperatura in ambiente impostandola
direttamente sulla valvola.
La contabilizzazione avviene attraverso l'uso di un ripartitore, un dispositivo che viene agganciato
ad ogni singolo termosifone, rileva la temperatura emessa e trasmette i dati ad un'antenna ricevente posta nel vano scale.
I dati rilevati contenuti all'interno dell'antenna vengono scaricati e analizzati attraverso un apposito software per la divisione delle spese.
Con la contabilizzazione le spese vengono suddivise tra
- quota fissa (tra il 30% e il 50% della spesa totale) che rappresenta la dispersione
energetica dell'edificio e viene approvata in assemblea di condominio
- quota a consumo, la rimanente parte della spesa che viene ripartita in parti
proporzionali al consumo individuale misurato.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi e preventivi gratuiti per valutare la soluzione
più conveniente e tecnicamente fattibile.
Norma UNI di riferimento
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CALENDARIO INCENTIVI DETRAZIONI IRPEF
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis
del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Dal 1 gennaio 2012 l'agevolazione è stata resa
permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall'Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.
Attualmente i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite
massimo di 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare
40% delle spese che saranno sostenute nell'anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000 Euro
per unità immobiliare
36%, con il limite di 48.000 Euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1 gennaio 2016.
fino al 31 dicembre 2014
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2015
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dal 1 gennaio 2016
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50%
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40%
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36%
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96.000 Euro
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96.000 Euro
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48.000 Euro
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che
aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Le detrazioni, sono riconosciute nelle seguenti misure:
PER SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
fino al 31 dicembre 2014
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2015
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dal 1 gennaio 2016
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65%
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50%
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36%
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PER I CONDOMINI
fino al 30 giugno 2015
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dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016
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dal 30 giugno 2016
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65%
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50%
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36%
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La detrazione massima per tipologia di intervento è la seguente:
Tipo di intervento
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Detrazione massima
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riqualificazione energetica di edifici esistenti
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100.000,00 Euro
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involucro edifici (pareti, finestre, infissi)
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60.000,00 Euro
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installazione di pannelli solari
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60.000,00 Euro
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sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
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30.000,00 Euro
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Guida Agenzia delle Entrate - Ristrutturazioni Edilizie
Guida Agenzia delle Entrate - Riqualificazione Energetica
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